LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE
La Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi e la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconoscono alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio.
La territorialità (già sancita dalla Legge 281/91) è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le sue funzione vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
Per “gatto libero” si intende l’animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
Con riferimento alla tutela dei gatti che vivono in libertà, la Legge n. 281/91 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, all’art. 2stabilisce, fra le altre cose, che:
E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza